Ruolo e funzioni dell’amministratore di condominio

Qual è il ruolo di un amministratore di condominio? Quale sono le sue funzioni principali? Tra i primissimi aspetti da conoscere quando si parla di amministratori di condominio ci sono certamente i compiti e le funzioni che questa figura deve assolvere.
L’amministratore si occupa di amministrare e gestire, secondo quanto stabilito dall’assemblea dei condomini, i beni in comune del condominio. Ha funzioni esecutive e funge da rappresentante legale del condominio.

Normalmente l’attività dell’amministratore di condominio riguarda i sefuenti ambiti:
. gestione delle parti comuni del condominio
. controllo della manutenzione e dell’integrità delle parti comuni
. gestione e organizzazione delle spese necessarie per il mantenimento dei servizi comuni
. controllo del rispetto delle regole previste nel regolamento di condominio

La figura dell’amministratore di condominio, tuttavia, non è sempre obbligatoria, lo diventa nelle strutture dove risiedono più di otto condomini. Il ruolo dell’amministratore di condominio può essere svolto sia da una persona fisica che da una persone giuridica che abbiano ovviamente i requisiti di legge per farlo.

FUNZIONI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Come detto l’amministratore assume il ruolo di rappresentante legale del condominio. Può effettuare azioni legali nell’interesse del condominio, sia contro terzi e sia contro i condomini stessi, soprattutto in caso di mancato pagamento di spese e quote periodiche di gestione.
Tra le funzioni principali dell’amministratore troviamo:
. dare esecuzione alle delibere dell’assemblea dei condomini
. convocare l’assemblea condominiale
. far approvare ogni anni il rendiconto condominiale
. far rispettare il regolamento di condominio
. organizzare e provvedere al rispetto dell’uso delle cose comun
. curare gli adempimenti fiscali previsti
. curare i registri assembleari
. conservare la documentazione riguardante la propria gestione
. fornire in caso di richiesta la documentazione relativa al pagamento degli oneri condominiale

Secondo quanto stabilito dalla legge, l’incarico dell’amministratore di conodominio ha lz durata di un anno e, in caso di mancata revoca, si intenderà rinnovato per un altro anno.