Infiltrazioni in un condominio: chi deve pagare i danni?


Un tema sempre molto dibattuto nell’ambito delle questioni condominiali è senz’altro quello relativo alle infiltrazioni. Al riguardo, è importante sapere che a risarcire un eventuale danno causato da un’infiltrazione all’interno di un condominio, deve essere il proprietario dell’abitazione da cui si è generata la perdita.
A stabilire con esattezza, inoltre, l’origine dell’infiltrazione deve essere un sopralluogo tecnico effettuato in loco.

Utilizzo di una strada condominiale come parcheggio per i condomini

All’interno di un condominio è presente una strada dove in tanti parcheggiano liberamente che è di proprietà condominio stesso- dove tutti parcheggiano senza regole: è possibile prevedere che parte di essa sia utilizzata come parcheggio in modo ordinato e corretto?

Nel caso in cui il regolamento del condominio non preveda uno scopo specifico diverso per la strada in questione, esiste la possibilità di effettuare una votazione assembleare per assegnare a parte della via la destinazione di parcheggio. Tale votazione deve essere effettuata con una maggioranza rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio portatrice di almeno 500 millesimi
Inoltre, qualora non ci sia un adeguato spazio per garantire a tutti i condomini un posto per la propria autoevettura, si potrebbe disporre l’utilizzo dell’area con turnazione.

Installazione di un impianto fotovoltaico su porzione comune di tetto

Riceviamo spesso domande e richieste di pareri in merito all’utilizzo, di un singolo condomino, di parti comuni dell’intero condominio. Ovviamente, l‘uso di parti di comuni di condominio varia da situazione a situazione, ma un esempio molto comune è quello relativo all’utilizzo di una porzione del tetto per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Può avvenire liberamente o è necessaria una specifica autorizzazione scritta da parte di tutti o comunque di una percentuale di condomini?

Secondo quanto disciplinato dagli articoli 1102 e 1120, secondo comma, del codice civile, ogni singolo condomino può fare uso della cosa comune, l’importante che non ne cambi la destinazione o non impedisca ad altri l’utilizzo. Inoltre, l’uso delle parti comuni non deve causare problemi di stabilità e di sicurezza o modificare l’estetica dell’edificio in questione.

Partendo, dunque, da quanto disposto da questi due importanti articoli del codice civile, non è necessaria alcuna autorizzazione assembleare per l’utilizzo, da parte di un singolo condomino, di una porzione di tetto dove installare un impianto fotovoltaico. Nel caso in cui, invece, il regolamento di condominio preveda delle specifiche disposizioni in materia, sarà necessario far riferimento a queste per valutare la possibilità o meno dell’installazione dell’impianto.