Installazione antenna centralizzata in un condominio

Riceviamo spesso sul tema delle antenne centralizzate nei condomini numerose domande e richieste di chiarimenti. Si tratta di un argomento dibattuto molto spesso nell’ambito della nostra attività di amministrazione condominiale a Roma, soprattutto nei grandi agglomerati di abitazioni.

Ecco, ad esempio, il quesito che ci pone la sig.ra Mariangela:

Gentile Amministratore, se si delibera l’installazione di un’antenna centralizzata TV, adatta al numero di appartamenti, coloro che decidono di non allacciarsi, perché vogliono rimanere con la loro antenna privata, devono pagare l’impianto comune e non le calate, oppure, non devono pagare nulla?

LA NOSTRA RISPOSTA:

Ai fini di una risposta quanto più professionale, bisognerebbe comprendere in un primo momento se la delibera assembleare di cui trattasi riguarda l’installazione di una antenna centralizzata TV ex novo oppure preesistente.

Nel primo caso (installazione ex novo), seppur adatta al numero complessivo di appartamenti, coloro che decidono di non allacciarsi, non dovranno sopportare alcuna spesa trattasi di un’innovazione di cui all’art. 1120 c.c., cioè di un intervento modificativo a seguito del quale la cosa comune assume una destinazione diversa da quella originaria o comunque una nuova consistenza; del pari è innovativo un intervento volto ad installare o edificare qualcosa che prima non esisteva (cfr. Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Deve essere sempre fatta salva la possibilità, per coloro che hanno deciso di non allacciarsi al momento dell’installazione, di un eventuale allaccio futuro con conseguente spesa a proprio carico; spesa che dovrà riguardare la natura dell’impianto già installato, gli interessi legali rispetto alla quota iniziale depurata del valore e delle caratteristiche dell’impianto stesso ovvero se vi è stata un’installazione per calata singola o con “scatole” di derivazioni a piano oltre naturalmente il costo della calata.

Qualora l’impianto dovesse necessitare della sostituzione della centralina, l’intero costo di quest’ultima è a totale carico di colui che ne vuole entrare a far parte.

Nel secondo caso (installazione preesistente), trattasi di un impianto preesistente, le spese per la relativa manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini. In questo caso il condomino, qualora a seguito di detta manutenzione voglia distaccarsi ammesso che già non lo fosse potrà farlo, dovrà in ogni caso continuare a sopportare le spese relative all’impianto in quanto rinuncia all’uso non vuol dire rinuncia alla proprietà dell’impianto che resta comune.

Responsabilità e risarcimento danni per infiltrazioni d’acqua piovana

Con la sentenza numero 12007 del 2016, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema delle responsabilità dei danni per infiltrazioni d’acqua piovana in un condominio.
I danni causati da problemi di infiltrazione d’acqua, del resto, sono molto frequenti soprattutto nel periodo invernale. Nel corso dell’attività del nostro studio come esperti di amministrazione di condomini a Roma, veniamo spesso interpellati per dei pareri e delle richieste di chiarimento che riguardano queste problematiche.

La sentenza numero 12007 della Corte di Cassazione ha stabilito alcun punti essenziali riguardo le infiltrazioni di acqua piovana in un condomino.
In particolare ha precisato che il condominio,  seppur custode delle aree comuni, non è sempre responsabile delle problematiche causate dalle perdite d’acqua provocate dalle piogge. In alcuni casi, infatti, la responsabilità del danno può essere anche attribuita ai singolo condomini.

Se, ad esempio, l’acqua piovana si è infiltrata attraverso un singolo terrazzo che non funge da copertura dello stabile, sarà il proprietario dell’immobile a cui appartiene il terrazzo in questione a dover rimborsare il danno.

Al contrario, nella fattispecie in cui il terrazzo da cui si è generata l’infiltrazione copra l’edificio, la responsabilità del danno e il relativo risarcimento riguarderanno per un terzo il proprietario dell’immobile e per due terzi i condomini le cui unità immobiliari sono coperte dal terrazzo stesso.

Quali sono le parti comuni di un condominio?

La Riforma del Condominio, attuata con la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, stabilisce l’elenco delle principali parti comuni di un edificio, di una struttura o più in generale un complesso condominiale.

Dal tetto alle scale, passando dalle facciate: l’elenco di parti comuni di un condominio, previsto dalla Riforma, si compone di tutte quelle aree ad uso e beneficio di tutti i condomini. Eccole nel dettaglio:

  • Suolo dove sorge il condominio
  • Fondazioni
  • Muri maestri
  • Pilastri e travi portanti
  • Tetti
  • Lastrico solare
  • Scale
  • Portoni di ingresso
  • Vestiboli
  • Anditi
  • Portici
  • Cortili
  • Facciate
  • Aree parcheggio
  • Ascensori
  • Pozzi e cisterne
  • Impianti idrici e fognari
  • Sistemi centralizzati

Tramite il Regolamento Condominiale è possibile, tuttavia, stabilire ulteriori e più specifiche parti in comune.