Apertura di una nuova porta su una rampa di scale condominiali

Uno dei quesiti che riceviamo più spesso per la nostra attività di amministrazione di condomini a Roma è quello relativo alla possibilità di ricavare una nuova porta di accesso sulla scala di un condominio e alla tipologia di consenso che deve essere fornito dall’assemblea condominiale.

Per rispondere a tale quesito, riportiamo un caso specifico di cui si è occupato anche l’Anaci di Roma.

All’interno di uno stabile dotato due scale un singolo condomino vuole suddividere il proprio appartemento in diverse unità e aprire, quindi, una nuova porta di accesso collegata alla rampa di scale.

Secondo il Regolamento contrattuale stabilisce che il singolo condomino che decide di effettuare modifiche alle cose comuni deve darne comunicazione scritta all’amministratore e deve ottenere il consenso da parte Condominio. Che tipo di consenso, però, deve fornire l’assemblea?

La spiegazione sul tema, fornita dall’Ufficio legale dell’Anaci Roma, parte dal presupposto generale che l’apertura di una porta di accesso ad un appartamento dal pianerottolo delle scale è una attività consentita dalla legge, in quanto espressione del diritto di utilizzo e modificazione del bene comune stabilito dall’art.1102 cod. civ..
Tuttavia, l’art.1102 costituisce norma derogabile dai Regolamenti condominiali, quindi è possibile che il Regolamento contrattuale subordini l’apertura del nuovo accesso ad una votazione assembleare.
Nel caso specifico, è sufficiente che il consenso venga prestato dai soli appartenenti alla scala interessata.

Quanto alla maggioranza necessaria, non richiedendo il Regolamento una maggioranza particolare, basterà la maggioranza ordinaria ex art.1136 co.3 cod. civ., rapportata ovviamente ai soli aventi diritto al voto nella delibera.

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