L’amministratore di condomino e la protezione dei dati personali

Lo scorso 25 maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione e il trattamento dei dati personali, meglio noto con la sigla di GDPR.
il tema riguarda da vicino anche gli amministratori di condominio che, secondo l’articolo 5, sono obbligati a trattare i dati secondo liceità, correttezza e trasparenza.

Andando in concreto, l’amministratore di condominio deve decidere in che modo raccogliere, mantenere in sicurezza e aggiornare i dati sensibili per la durata di tempo necessaria alle finalità del trattamento.

Il condominio, dunque, è considerato allo stesso modo del titolare del trattamento dei dati e delega l’amministratore alla messa in atto delle misure adeguate a garantire il rispetto della normativa. 

La delega, che in passato era facoltativa, ora invece è obbligatoria.

L’amministratore di condominio non è obbligato ad ottenere il consenso per la tenuta dei dati dei condòmini, necessari per la gestione del condominio. Tale utilizzo infatti è disciplinato direttamente dalle norme in materia di condominio (articoli 1129 e 1130, Cc).

E’ considerato invece necessario, il consenso, quando l’amministratore utilizzi i dati personali al di fuori della gestione condominiale.